Decreto del 26 aprile 2023
N. d'incarto SK2 23 17
Istanza Seconda Camera penale
Composizione Richter, presidente
Bensbih, attuaria
Parti A.___
reclamante
Oggetto amministrazione infedele giusta l'art. 158 n.1 cpv. 1 CP etc. (opposizione tardiva al decreto d'accusa)
Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa del 16.02.2023, comunicata il 16.02.2023 (n. d'incarto 515-2023-01).
Comunicazione 27 aprile 2023
Ritenuto in fatto:
A. Con decreto d'accusa del 28 ottobre 2022, comunicato il 1° novembre 2022, la Procura pubblica ha dichiarato A.___ colpevole di amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 1 CP, cattiva gestione ex art. 165 n. 1 CP, reiterata omissione della contabilità ai sensi dell'art. 166 CP e contravvenzione alla Legge federale sull'assicurazione infortuni giusta l'art. 112 cpv. 3 lett. a LAINF. A.___ è quindi stato condannato alla pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di tre anni, e al pagamento della multa di CHF 3'200.00. I costi di procedura sono stati posti a suo carico.
B. Con scritto del 16 novembre 2022 (data del timbro postale) A.___ ha inoltrato opposizione al citato decreto d'accusa.
C. Visto che l'opposizione risultava tardiva, il 23 novembre 2022 la Procura pubblica ha assegnato a A.___ un termine di dieci giorni per comunicare se intendesse ritirare o meno l'opposizione. La Procura pubblica ha inoltre informato A.___ che in caso di mancato ritiro avrebbe trasmesso il caso alla competente autorità, chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata nulla.
D. Con scritto del 12 dicembre 2022 (data del timbro postale) A.___ ha comunicato alla Procura pubblica di non voler ritirare l'opposizione 'in quanto il fatto non sussiste, come spiegato più volte'.
E. Con scritto raccomandato del 5 gennaio 2023, la Procura pubblica ha confermato il decreto d'accusa e trasmesso contestualmente gli atti al Tribunale regionale. La Procura pubblica ha quindi proposto di dichiarare nulla l'opposizione e di emanare una decisione di non entrata in materia.
F. Con decreto del 9 gennaio 2023 il Tribunale regionale ha assegnato un termine di 15 giorni alle parti per presentare eventuali osservazioni in merito all'intenzione di abbandonare il procedimento per intempestiva opposizione. Tale termine è scaduto infruttuoso.
G. Assodata la tardività dell'opposizione sollevata da A.___, con decisione del 16 febbraio 2023, comunicata la medesima data, il Tribunale regionale ha abbandonato il procedimento penale e constatato il passaggio in giudicato del decreto d'accusa del 28 ottobre 2022.
H. In data 27 febbraio 2023 (data del timbro postale) A.___ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo al Tribunale cantonale avverso la menzionata decisione.
I. Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. Si rinuncia in concreto a invitare la Procura pubblica e il Tribunale regionale a presentare loro osservazioni. La causa è matura per il giudizio.
Considerando in diritto:
1.1. Giusta l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, ad eccezione delle decisioni ordinatorie. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (artt. 22 cpv. 1 LACPP [CSC 350.10] e 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). La competenza della Presidente è data in virtù dell'art. 4 cpv. 2 OOTC. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP).
1.2. Per quanto riguarda l'oggetto del presente gravame – ossia la decisione del 16 febbraio 2023, con cui il Tribunale regionale ha abbandonato il procedimento penale in ragione della tardività dell'opposizione e constatato il passaggio in giudicato del decreto d'accusa del 28 ottobre 2022 (act. B.1, dispositivi ni. 1 seg.) – occorre rilevare quanto segue.
1.2.1. Giusta l'art. 80 cpv. 1 prima frase CPP le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza. Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica (art. 80 cpv. 1 seconda frase CPP). Secondo l'art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità dell'opposizione. Ciò avviene nell'ambito dell'esame preliminare giusta l'art. 329 cpv. 1 lett. b CPP che segue l'inoltro dell'atto d'accusa, rispettivamente degli atti e del decreto d'accusa, o nell'ambito dell'esame delle questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 339 cpv. 2 lett. b CPP dopo l'apertura del dibattimento. Trattasi di presupposti processuali (Franz Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Qualora l'opposizione si riveli nulla il tribunale emana un'ordinanza o un decreto di non entrata in materia impugnabile mediante reclamo (Christian Schwarzenegger, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3a ed., Zurigo 2020, n. 2 ad art. 356 CPP).
1.2.2. Nel caso concreto, con decisione del 16 febbraio 2023 il Tribunale regionale – in qualità di autorità giudicante collegiale – ha abbandonato il procedimento penale in ragione della tardività dell'opposizione del 16 novembre 2022 sollevata dal reclamante. In tali circostanze, il Tribunale regionale avrebbe invece dovuto emanare un'ordinanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 CPP di non entrata nel merito dell'opposizione.
1.2.3. Visto quanto precede – e considerato che nonostante l'erronea denominazione della decisione (recte: ordinanza) qui impugnata e l'errato tipo di soluzione adottata, l'atto impugnato è stato emesso nella corretta composizione della corte, indica i mezzi d'impugnazione corretti e non ha causato e non può prospettivamente causare alcun pregiudizio nel caso concreto, neppure al reclamante – tali sviste non influiscono sull'esame del presente gravame.
1.3. Il presente reclamo inoltrato al Tribunale cantonale in data 27 febbraio 2023 contro la decisione del 16 febbraio 2023 – notificata al reclamante il 17 febbraio 2023 – è tempestivo (art. 396 cpv. 1 CPP; act. TR 3 con tracciamento postale).
1.4. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo potendo esaminare liberamente il fatto e il diritto (Patrick Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprachtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 15 ad art. 393 CPP).
1.5. I reclami devono essere presentati per scritto e motivati (art. 396 cpv. 1 CPP). Il reclamo deve indicare i punti della decisione, rispettivamente dell'ordinanza o del decreto, che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP). Il reclamo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 consid. 2.3.3). A tal fine, il reclamante deve anzitutto indicare la chiara volontà di impugnare l'atto procedurale in questione ('Beschwerdewille'; Guidon, op. cit., n. 9a ad art. 396 CPP). In particolare non è sufficiente rivolgere critiche di carattere generale contro la decisione impugnata. I motivi a sostegno di una diversa decisione devono di principio risultare dall'atto di reclamo stesso (Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP). Rinvii generici a quanto esposto in allegati di causa di altre procedure o addirittura all'intero incarto sono da considerarsi insufficienti. Non è infatti compito dell'autorità di reclamo ricercare i motivi del reclamo negli allegati inoltrati ad altre autorità o nell'ambito di altre procedure (Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP). Conformemente a quanto previsto dall'art. 385 cpv. 2 CPP, in presenza di un atto di ricorso che non soddisfi i requisiti di motivazione, la giurisdizione deve rinviarlo al mittente impartendo un breve termine suppletorio per sanare i difetti (cfr. infra consid. 1.6 e 1.8). Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.
1.6. Le esigenze di motivazione del reclamo sono relativamente alte. Ciò significa che la motivazione del reclamo deve essere contenuta nell'atto di reclamo medesimo, non potendo essere completata o corretta successivamente (TF 1B_183/2012 del 20.11.2012 consid. 2 con riferimenti). In particolare, ci si può attendere che l'atto di reclamo formulato da un avvocato, cognito del diritto, venga presentato correttamente. Di conseguenza in tali casi non deve essere assegnato alcun termine suppletorio ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP (TF 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2; Viktor Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3a ed., Zurigo 2020, n. 3 segg. ad art. 385 CPP). Anche nel caso di reclami interposti da persone laiche i motivi di reclamo devono essere esposti, entro il termine di reclamo di dieci giorni, in modo così concreto da rendere chiaro quali punti della decisione vengono contestati e in quale misura questa debba essere modificata (TF 6B_182/2020 del 6.1.2021 consid. 2.5; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 CPP). Il Tribunale federale ha in particolare statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.3; TF 6B_540/2012 del 7.3.2013 consid. 2.4; 6B_480/2010 del 15.3.2010 consid. 1). Il termine suppletorio di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP è da impartire nei casi in cui vi sono vizi immediatamente riconoscibili, sanabili da parte del reclamante. L'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato dal contenuto insufficiente (TF 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2; Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 4 ad art. 385 CPP). In tal senso, quando l'atto di ricorso è deliberatamente viziato esso non può essere considerato valido e va dichiarato inammissibile (TC GR SK2 15 18 del 17.9.2015 consid. 3.4; Lieber, op. cit., n. 3 seg. ad art. 385 CPP). Un'interpretazione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso TC GR SK2 21 86 del 13.12.2022 consid. 2; TF 6B_182/2020 del 6.1.2021 consid. 2.5; 6B_872/2013 del 17.10.2013 consid. 3; 1B_183/2012 del 20.11.2012 consid. 2).
1.7. Nel caso concreto, con reclamo del 27 febbraio 2023 (data del timbro postale) il reclamante ha indicato quanto segue: '[…] Non mi ritengo responsabile in quanto o fatto di tutto per non far fallire la ditta B.___ Sagl con la sede a C.___. Ma per problemi finanziari (mancato pagamento di vari committenti) O tenta più volte nello spiegare che se avremmo incassato predavamo un ufficio in affitto per mantenere la sede legale nei Grigioni che per noi era molto importante per acquisizioni di lavori zona D.___. Per questo non mi ritengo responsabile per il fallimento e non intendo pagare colpe che non ho' (act. A.1). Tali argomentazioni riguardano questioni di merito che nulla hanno a che vedere con le argomentazioni di natura formale contenute nella decisione impugnata (act. B.1). Il reclamante non tiene quindi minimamente conto del fatto che nella decisione impugnata il Tribunale regionale ha affrontato unicamente la questione relativa alla tempestività dell'opposizione, esponendo i motivi per i quali – sulla base delle norme applicabili al caso concreto – l'opposizione era da considerarsi tardiva (act. B.1). Per inciso si ribadisce che, in ragione di quanto esposto ai consid. 1.2 seg., il tribunale di prima istanza avrebbe dovuto emanare un'ordinanza di non entrata in materia.
In definitiva, il reclamante non si confronta minimamente con le argomentazioni esposte nella decisione impugnata relative alla tempestività dell'opposizione, ma si limita a esporre argomenti di natura materiale, non oggetto dell'atto impugnato. Oltre al fatto che il reclamo in esame non contiene conclusioni, esso non espone una critica al giudizio di prima istanza, né indica per quali motivi andrebbe statuito diversamente in merito alla questione della tempestività dell'opposizione e neppure allega mezzi di prova a sostegno della propria tesi (art. 396 cpv. 1 CPP in combinato disposto con l'art. 385 cpv. 1 CPP). Di conseguenza, non rispettando le esigenze di motivazione sopraindicate, il reclamo è inammissibile.
1.8. In concreto non si rende inoltre necessario assegnare un termine suppletorio ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP.
Infatti, come visto, il reclamante non si confronta minimamente con quanto esposto nella decisione impugnata in merito alla tempestività dell'opposizione, sicché assegnare un termine suppletorio corrisponderebbe implicitamente a concedere una proroga del termine d'impugnazione, ciò che violerebbe il senso e lo scopo dell'art. 385 cpv. 2 CPP (cfr. supra consid. 1.5 seg.). L'assegnazione di un termine suppletorio non risulta necessaria a maggior ragione se si considera che prima dell'emanazione della decisione impugnata il reclamante era stato informato in modo chiaro – sia con scritto della Procura pubblica datato 23 novembre 2022 (act. PP 18), sia con decreto del Tribunale regionale datato 9 gennaio 2023 (act. TR 2) – in merito alle date e ai termini rilevanti nel caso di specie, così come alle conseguenze della violazione di tali termini.
2. Anche ammettendo che si potesse entrare nel merito del presente reclamo, esso andrebbe in ogni caso respinto per le ragioni esposte di seguito.
2.1. Giusta gli artt. 353 cpv. 3 e 85 cpv. 2 CPP la notificazione del decreto d'accusa è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. L'art. 85 cpv. 3 prima frase CPP prevede inoltre che la notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni.
L'onere della prova circa il rispetto dei termini processuali viene esaminato d'ufficio e con pieno potere cognitivo dalle autorità in ogni stadio della procedura. Esso incombe a chi è vincolato dal termine in questione (art. 8 CC; Christof Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 68 ad art. 91 CPP con riferimenti). Nel caso di invio per posta ordinaria il timbro postale fonda la presunzione relativa che l'invio è effettivamente stato spedito nel giorno in questione (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 91 CPP).
2.2. Ora, preliminarmente si osserva che con raccomandata del 5 gennaio 2023 la Procura pubblica ha trasmesso gli atti al tribunale di prima istanza conformemente agli artt. 355 cpv. 3 lett. a e 356 cpv. 1 CPP, chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata nulla poiché tardiva (cfr. act. TR 1; supra lett. E). Il Tribunale regionale ha quindi esaminato in via preliminare la validità dell'opposizione e – prima di statuire – ha dato la possibilità al reclamante di esprimersi a tal proposito, garantendo il suo diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 329 cpv.4 CPP (act. TR 2).
Pacifico che dagli atti emerge che il decreto d'accusa è stato notificato al reclamante in data 3 novembre 2022 (act. PP 16). Del resto il reclamante non si è mai espresso su tale aspetto, né dinnanzi alla Procura pubblica, né al Tribunale regionale, né tantomeno dinnanzi a codesta Camera penale (cfr. act. PP 18-19; act. TR 1-3; act. A.1). Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Procura pubblica e dal Tribunale regionale, il decreto d'accusa è stato validamente notificato al reclamante in data 3 novembre 2022 e il relativo termine di dieci giorni per sollevare opposizione giusta l'art. 354 CPP ha iniziato a decorrere dal giorno successivo (art. 90 cpv. 1 CPP; act. PP 15-18; act. TR 1-3). Di conseguenza, per effetto dell'art. 90 cpv. 2 CPP – secondo cui se l'ultimo giorno del termine è una domenica il termine scade il giorno feriale successivo – il termine per sollevare opposizione è scaduto lunedì 14 novembre 2022 (artt. 90 cpv. 1 e 91 cpv. 2 CPP). L'opposizione del reclamante inviata per posta il 16 novembre 2022 è pertanto tardiva (act. PP 17). A tal proposito, il reclamante neppure sostiene che il timbro postale del 16 novembre 2022 non corrisponda alla data effettiva di spedizione, né emergono dall'incarto elementi in tal senso.
Occorre inoltre sottolineare che, oltre a indicare la possibilità di interporre opposizione alla Procura pubblica, il decreto d'accusa del 28 ottobre 2022 specificava anche come procedere per rispettare il termine di dieci giorni: '[…] Le opposizioni scritte devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento' (act. PP 15).
Infine si ribadisce che nonostante il reclamante sia stato invitato a esprimersi in merito alla tempestività dell'opposizione ben due volte prima dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.8; act. PP 18; act. TR 2), nella prima occasione egli non si è espresso riguardo a tale aspetto (act. PP 19) e in quella successiva non ha dato alcun seguito alla richiesta formulata dall'autorità (cfr. act. TR 2; act. TR 3). Per scrupolo di completezza, si osserva pure che quanto indicato dal reclamante non poteva – e non può – essere inteso quale formale istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 CPP. Tale istanza non avrebbe in ogni caso potuto essere trattata né dal Tribunale regionale né da codesta Camera penale e avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva conformemente a quanto disposto dall'art. 94 cpv. 2 CPP.
3. In definitiva, contro il decreto d'accusa del 28 ottobre 2022 – validamente notificato al reclamante in data 3 novembre 2022 – è stata sollevata tardiva opposizione, oltre il termine di impugnazione di dieci giorni scadente il 14 novembre 2022. Per tale ragione il Tribunale regionale non è entrato nel merito dell'opposizione (act. B.1). Con il presente reclamo il reclamante solleva questioni di natura materiale che, come visto in precedenza, non hanno alcuna rilevanza in concreto (cfr. act. A.1; supra consid. 1.7). Il reclamante avrebbe semmai dovuto far valere tali argomenti nell'ambito della procedura di opposizione contro il decreto d'accusa, ciò che non è ora più possibile a causa del mancato rispetto del termine d'impugnazione. Di conseguenza il reclamo, inammissibile, andrebbe in ogni caso respinto nel merito.
4. Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo va dichiarato inammissibile.
5. Manifestamente inammissibile e infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).
6. Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). Nella fattispecie il reclamante è risultato integralmente soccombente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 500.00 (art. 8 cpv.1 OECP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 10 cpv.1 OECP; art. 18 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a suo carico.
La Seconda Camera penale pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico di A.___.
3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
4. Comunicazione a: